1. Tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, senza alcuna distinzione, devono poter sviluppare pienamente le loro potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto cognitivo, ludico e affettivo. A tale fine è garantito loro il diritto ad avere pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.
2. La complessità dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie richiede risposte flessibili e articolate per opportunità offerte, orari, sedi e modelli organizzativi e gestionali, al fine di garantire la qualità educativa, la relazione dei bambini tra di loro e con gli adulti, con la natura, con il territorio e con l'insieme delle opportunità e servizi offerti dalla comunità locale.
3. La presente legge garantisce la realizzazione dei diritti indicati al comma 1, attraverso la costruzione di un sistema integrato dei servizi educativi e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa tra tre mesi e sei anni, coerente con le indicazioni di cui al comma 2. A tale scopo detta i livelli essenziali delle prestazioni, le norme generali e stabilisce princìpi fondamentali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettere m) e n), e terzo comma. La presente legge si ispira alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio
1. I nidi d'infanzia, i servizi integrativi, le scuole dell'infanzia e i servizi innovativi e sperimentali costituiscono, nella loro autonomia e specificità, la sede primaria dei processi di educazione e di istruzione per l'attuazione dei diritti previsti all'articolo 1 della presente legge.
2. I nidi d'infanzia, i servizi integrativi e i servizi innovativi e sperimentali di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge non rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale, di cui al decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.
3. Il sistema integrato per l'infanzia comprende azioni di sostegno alla genitorialità, per agevolare la funzione educativa delle famiglie.
4. Il sistema integrato per l'infanzia favorisce la conciliazione fra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e le loro funzioni di cura e di educazione.
1. Il nido d'infanzia costituisce il primo livello educativo, opera in autonomia e continuità con la scuola dell'infanzia ed è aperto senza alcuna discriminazione a tutte le bambine e i bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni, concorre con le famiglie alla cura, all'educazione e alla socializzazione dei bambini, ne rispetta la personalità, i ritmi di vita e di crescita e ne promuove il benessere e l'armonico sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze.
2. I servizi integrativi, come definiti dall'articolo 5 della legge 28 agosto 1997, n. 285, ampliano l'offerta educativa del nido d'infanzia attraverso ulteriori risposte ai diritti e alle esigenze dei bambini e delle famiglie.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano l'incremento dei nidi d'infanzia e la loro diffusione in tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo al Mezzogiorno.
1. La scuola dell'infanzia costituisce il livello d'istruzione cui hanno diritto tutte le bambine e i bambini di età compresa tra i tre e i sei anni.
2. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica, concorre all'educazione e all'istruzione, allo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze delle
1. Le regioni, al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, possono promuovere, orientare e sostenere progetti finalizzati a realizzare servizi innovativi e sperimentali, comunque denominati, che accolgono bambini di età compresa tra i tre mesi e i sei anni. Ne definiscono gli obiettivi e le condizioni di attuazione nonché i criteri, le modalità e i tempi di verifica per la valutazione degli esiti.
1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e con riferimento alla citata Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, sono
a) all'omogeneità dei titoli di studio e di formazione richiesti agli insegnanti e agli educatori del sistema integrato per l'infanzia;
b) al rapporto territoriale ottimale tra il numero dei servizi educativi e di istruzione del sistema integrato per l'infanzia e la popolazione infantile, anche con riferimento al tasso di natalità, al tasso di occupazione delle donne con figli minori, alla presenza di situazioni di disagio e di emarginazione sociale e alla presenza o al rischio di fenomeni di povertà o di devianza minorile;
c) agli standard minimi strutturali e di funzionamento dei servizi, anche con riferimento alla ricettività, al dimensionamento e ai requisiti igienico-sanitari; agli standard minimi di qualità degli spazi ambientali interni ed esterni, delle mense, dei servizi e dei tempi delle diverse attività, ivi comprese quelle motorie;
d) alla presenza di apposite strutture di coordinamento pedagogico per la promozione della qualità educativa dei servizi e per lo sviluppo del sistema integrato per l'infanzia;
e) all'adeguato rapporto quantitativo tra insegnanti o educatori e bambini;
f) alla partecipazione attiva e informata dei genitori al progetto educativo e all'attività del sistema integrato per l'infanzia e al coinvolgimento dei bambini, nelle forme possibili;
g) all'accoglienza e al sostegno delle diversità linguistiche, etniche, religiose e a quelle correlate alla disabilità.
1. Al fine di attuare la presente legge, lo Stato ha i compiti e le funzioni concernenti:
a) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento della progressiva ed equilibrata
b) la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni educative di cui all'articolo 6;
c) la determinazione dei criteri di valutazione dell'offerta educativa e delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia;
d) l'istituzione di un sistema di promozione e di garanzia della qualità e della quantità degli interventi;
e) la determinazione e l'assegnazione delle risorse a carico del bilancio dello Stato;
f) l'indirizzo e il coordinamento per acquisire ed elaborare dati e informazioni sul sistema integrato per l'infanzia, in coordinamento con le regioni e avvalendosi della struttura del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.
1. Al fine di attuare la presente legge, le regioni hanno i compiti e le funzioni concernenti:
a) l'indirizzo, la programmazione e lo sviluppo del sistema integrato per l'infanzia, sulla base delle indicazioni del Piano d'azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia, secondo specifiche esigenze di carattere unitario regionale e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 6;
b) la determinazione degli standard relativi alle modalità organizzative di funzionamento dei nidi, dei servizi integrativi e dei servizi innovativi sperimentali;
c) la definizione, per quanto di competenza, degli standard di qualità dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia;
d) la ripartizione agli enti locali delle risorse pubbliche in coerenza con quanto previsto dal Piano d'azione di cui all'articolo 10;
e) la definizione dei requisiti qualitativi per l'accreditamento dei nidi, dei servizi integrativi e dei servizi innovativi sperimentali e per l'autorizzazione al loro funzionamento;
f) l'indicazione degli indirizzi per l'attuazione di iniziative di formazione permanente delle diverse figure professionali del sistema integrato per l'infanzia, per quanto di competenza;
g) il sistema di valutazione dell'offerta educativa e delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia, in coerenza con i criteri definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c);
h) lo sviluppo del sistema informativo regionale concernente la materia disciplinata dalla presente legge.
1. Al fine di attuare la presente legge, salvo diversa determinazione delle leggi regionali, i comuni, singoli o associati, esercitano i compiti e le funzioni concernenti:
a) la programmazione e l'attuazione dello sviluppo, nel territorio di loro competenza, del sistema integrato per l'infanzia, anche mediante la piena valorizzazione delle diverse risorse presenti nel territorio, in coerenza con le funzioni previste negli articoli 7 e 8;
b) l'accreditamento, l'autorizzazione e il controllo dei soggetti privati relativamente all'istituzione e alla gestione dei servizi del sistema integrato per l'infanzia, per quanto di competenza;
c) la promozione e il coordinamento di iniziative di aggiornamento e di formazione, nonché di raccordo e di scambio nell'ambito del sistema integrato per l'infanzia;
d) la definizione delle modalità organizzative, del coordinamento e del funzionamento dei nidi, dei servizi integrativi, dei servizi innovativi e sperimentali, nonché delle scuole dell'infanzia comunali e la promozione di iniziative di esperienze di continuità del sistema integrato per l'infanzia con le istituzioni scolastiche del primo ciclo.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, nel quadro della attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, formula il Piano d'azione nazionale pluriennale degli interventi per la promozione del sistema integrato per l'infanzia.
2. Il Piano d'azione è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano è acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Sulle parti del programma sulle quali nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non si è realizzata l'intesa, il Parlamento decide con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
4. Il Piano d'azione, per quanto riguarda i nidi d'infanzia, deve prevedere un
1. Nei nidi d'infanzia, nei servizi integrativi e nei servizi innovativi e sperimentali, di cui agli articoli 3 e 5, pubblici o privati accreditati, la partecipazione economica delle famiglie utenti alle spese di funzionamento dei servizi non può essere superiore al 30 per cento del rispettivo costo medio rilevato a livello regionale, escluse le spese per i costi di ammortamento dei mutui per la realizzazione delle strutture.
2. Sono garantite forme di agevolazioni tariffaria subordinate all'accertamento del reddito effettuato secondo l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
3. Sono altresì garantite forme di esenzione completa dal pagamento nei casi di particolare disagio economico e sociale rilevati dai servizi territoriali.
1. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nell'articolo 10 è valutato in 400 milioni di euro per il primo anno, in 450 milioni di euro per il secondo anno, in 500 per il terzo, in 550 per il quarto, in 600 per il quinto e in 650 per il sesto anno a decorrere dall'esercizio 2005.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è ripristinata l'imposta sulle successioni e donazioni, nelle misure e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede per 650 milioni di euro con le entrate derivanti dal ripristino dell'imposta sulle successioni e donazioni stabilito dal comma 2 del presente articolo.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 6 dicembre 1971, n. 1044;
b) articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
d) articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 28 marzo 2003, n. 53;
e) articoli 1, 2, 3 e 12 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
f) articolo 13 e articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi della struttura del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, presenta al Parlamento una relazione biennale sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto dei rapporti presentati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.